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La L. R. n. 27 / 1998

Art. 6

Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione

1. Coloro i quali, nella casa in cui abitan, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell'attività.
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico elenco del quale l'Ente Provinciale per il Turismo o l'Ente che ne assumerà le funzioni cura la diffusione.